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Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il nuovo Dpcm sara’ in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre. Italia divisa in tre fasce: gialla, arancio e rossa. Nelle ultime due zone norme più restrittive che avranno validità di 15 giorni con possibilità di modifica delle fasce in base all’andamento epidemiologico

A livello nazionale sarà attivo il coprifuoco sull’intero territorio dalle 22 alle 5. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Il Premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le diverse fasce di rischio per regione.

ZONA ROSSA: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria

ZONA ARANCIONE: Puglia e Sicilia

ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma Trento, Provincia Autonoma Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto

Ci si può muovere diversamente a seconda della Regione (e dell’area) di appartenenza:

  • Zona gialla: durante la giornata non ci sono limitazioni, ma alle 22 scatta il coprifuoco nazionale
  • Zona arancio: vietato lo spostamento tra Regioni, vietato lo spostamento tra comuni. Si può uscire nel proprio comune fino alle 22
  • Zona rossa: vietato ogni spostamento, sia quello tra Regioni che quello all’interno nel territorio stesso

In ogni caso (qualsiasi sia la zona), sono comunque consentiti gli spostamenti:

“Motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E’ consentito attraversare una regione arancione o rossa per raggiungere una regione in zona verde.

Sono consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”

SCUOLA:

  • Zona gialla: didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori). In presenza nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie.
  • Zona arancio: didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori). In presenza nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie.
  • Zona rossa: didattica a distanza a partire dalla seconda media (quindi DAD per seconda media, terza media e scuole superiori). In presenza nidi, scuole dell’infanzia, elementari e prima media.

RISTORAZIONE – Anche per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ci sono ulteriori limitazioni per zone arancio e rossa

  • Zona gialla: aperti dalle 5 fino alle 18; massimo quattro persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi), dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
  • Zona arancio: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering
  • Zona rossa: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering

LE ALTRE LIMITAZIONI PER LA ZONA ROSSA – Sono vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

STOP MUSEI E MOSTRE – Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

CENTRI COMMERCIALI CHIUSI SABATO E DOMENICA – Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

CONCORSI – È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

STOP SALE GIOCHI E SCOMMESSE – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

MASCHERINA SEMPRE – Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

ALLEGATO N. 20 DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – LISTA PAESI