ADOZIONI INTERNAZIONALI
Le adozioni internazionali sono regolate dalla legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja, il 29 maggio 1993" e dalla legge n°149 del 2001.
La Convenzione dell'Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono riconosciute a livello internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori.
L’Italia e la Repubblica d’Irlanda sono membri della Convenzione dell’Aja.
Per approfondimenti consultare il sito web della Commissione Adozioni
ADOZIONE DA PARTE DELLE COPPIE ITALIANE RESIDENTI ALL’ESTERO
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n.184/1983). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma.
Per ottenere il riconoscimento in Italia di una sentenza di Adozione Internazionale e per la successiva trascrizione dell’atto di nascita del bambino/a, è necessario richiedere al Tribunale dei Minori del Comune di iscrizione Aire il riconoscimento della sentenza di Adozione ai sensi art 36, IV comma della legge 4 maggio 1983, n. 184.
L’istanza, in carta semplice, dovrà essere presentata all’Ambasciata d’Italia a Dublino, per il successive inoltro al Tribunale per i Minori competente, e dovrà essere corredata dalla sentenza originale di Adozione e dall’atto di nascita del bambino/a. Entrambe le traduzioni in italiano dovranno essere preventivamente legalizzate da questa Ambasciata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri