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Cittadinanza

 

Cittadinanza

 

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana conferisce lo status di cittadino italiano per poter esercitare i diritti e i doveri che discendono dall'appartenenza allo Stato italiano.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5/2/1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

  La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:

- coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;

- i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;

- gli stranieri che intendono acquistarla.
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

• 1. ACQUISTO AUTOMATICO

CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)

E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.

Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.
Accertamento del possesso della cittadinanza. Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti nella Repubblica d’Irlanda è questa Ambasciata; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO  (“iure soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;

- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ / MATERNITÀ NATURALE

È cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età.
Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso. Alla dichiarazione deve essere allegata la prevista documentazione.


CITTADINANZA PER ADOZIONE

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione (vedi punto 3. NATURALIZZAZIONE).

• 2. ACQUISTO A DOMANDA

STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ENTRO IL  SECONDO GRADO O NATI IN ITALIA.

Lo straniero o l’apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volontà.
I requisiti sono alternativamente: 

- lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane; 

- l’assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;

- la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore età.

Alla dichiarazione deve essere allegata la prevista documentazione.


Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione di volontà.

CITTADINZANZA ITALIANA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE (CLICCA QUI)

La richiesta di cittadinanza va inviata telematicamente direttamente dall'interessato tramite il seguente portale "previa registrazione allo stesso": 

Cittadinanza: invia la tua domanda | Ministero dell‘Interno

PAGAMENTO CONTRIBUTO CITTADINANZA - DALL'ESTERO

Il coniuge straniero di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana su domanda in presenza dei seguenti requisiti:

a) in Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

b) validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;

c) assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

d) assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);

e) assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

La domanda di acquisto della cittadinanza, indirizzata al Ministro dell’Interno, va presentata a questa Ambasciata, se la residenza è nella Repubblica d’Irlanda.

Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali si ritiene di aver titolo all’acquisizione della cittadinanza. Essa deve essere corredata dalla prevista documentazione.

Il provvedimento finale è adottato con decreto del Ministro dell’Interno.

• 3. NATURALIZZAZIONE

Il requisito è la residenza legale in Italia per:

- 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; 

- 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee; 

- 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati; 

- 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983; 

- 10 anni per cittadini non comunitari. Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

ATTENZIONE! A decorrere dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) è condizione indispensabile per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (per servizio, per almeno cinque anni, anche all'estero per lo Stato Italiano) della L. 91/92, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
• l’Università per stranieri di Siena,
• l’Università per stranieri di Perugia,
• l’Università Roma Tre,
• la Società Dante Alighieri.

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.

Per conoscere gli Istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione prego consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana.

Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L. 91/92 è di quarantotto (48) mesi dalla data di presentazione della domanda.

• DOPPIA CITTADINANZA

A partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.
La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.

• PERDITA DELLA CITTADINANZA

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale. 

Perde la cittadinanza automaticamente: 

- il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano; 

- il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato; 

- l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

- l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza; 

- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza; 

- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza.

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza nella Repubblica d’Irlanda a questa Ambasciata. Essa deve essere corredata della prevista documentazione.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorità (comuni o uffici consolari) la volontà di mantenerla.
Dal 1° gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.

• RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza può riacquistarla:

Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci. 

Previa apposita dichiarazione:

- qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane; 

- qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; 

- se residente all’estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all’Autorità Consolare italiana; 

- qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l’incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato nonostante il divieto espresso del Governo italiano.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.

La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove la dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza nella Repubblica d’Irlanda, a questa Ambasciata. Essa deve essere corredata della prevista documentazione.


• COSTI

A decorrere dal 5 ottobre 2018 le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 Euro.


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