NOTARILE
Per fissare un appuntamento occorre utilizzare l'apposito link (CLICCA QUI) nella pagina web di questa ambasciata e bisogna inviare all'indirizzo e-mail ambasciata.dublino@esteri.it . i dati/documenti che seguono per tutti i tipi di procura:
Questa Ambasciata esercita - esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovino nella Repubblica d’Irlanda in via permanente o temporanea - talune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento.
I servizi notarili più frequentemente richiesti sono:
• Procure
• Testamenti
• Atti Pubblici
• Attività di autenticazione
In riguardo alle competenze in materia notarile, si precisa che:
• è escluso che questa Ambasciata possa svolgere attività di consulenza e/o mediazione legale. Il consiglio, se richiesto, si limita al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. L’ assistenza si limita alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica;
• questa Ambasciata non può svolgere la funzione di mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti;
• tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare
Il cittadino italiano residente nella Repubblica d’Irlanda può, in alternativa, formalizzare l'atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese. Avendo la Repubblica d’Irlanda aderito alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 l'autentica della sottoscrizione e' esentata da legalizzazione o «apostille».
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri
La procura è l’atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato (es.: vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure possono essere generali o speciali.
• Procura generale:
con questo atto l'interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato ed è efficace fino a revoca;
• Procura speciale:
con questo atto l'interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l'incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.
Il primo comma dell’art. 28 del D.lgs. n. 71/2011 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e non più anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell’Ufficio consolare non potrà esercitare in merito le proprie competenze notarili.
- Dati e documenti necessari per conferire una procura
- Dati e documenti necessari per conferire una procura
Per conferire una procura occorre presentarsi di persona presso questa Ambasciata previo appuntamento da fissare esclusivamente attraverso l'apposito link nella pagina web di questa ambasciata. Inoltre bisogna inviare all'indirizzo e-mail ambasciata.dublino@esteri.it i dati/documenti che seguono per tutti i tipi di procura:
- specifiche del tipo di procura richiesta (generale o speciale) e una bozza del testo predisposta con l'assistenza del notaio o di chi dovra' utilizzarla in Italia;
- un documento di riconoscimento in corso di validità (scannerizzato);
- codice fiscale (scannerizzato).
Oltre a quelli sovraindicati, vanno inviati i seguenti dati a seconda del tipo di procura:
1.Procura Generale
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura generale (N.B.: se il richiedente è coniugato e il regime patrimoniale prescelto è la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).
2.Procura Speciale:
• Procura speciale alle liti (Si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia)
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- indirizzo dello studio in cui esercita la professione;
- i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).
• Procura speciale per l'acquisto o la vendita di immobili
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell'estratto catastale).
• Procura speciale per la vendita di autovetture
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- copia del libretto di proprietà dell'autovettura.
• Procura speciale a riscuotere
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- il numero, la data di emissione e la denominazione dell'Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell'Istituto bancario o dell'Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).
• Procura speciale per accettazione di eredità
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
• Procura speciale per rinuncia ad eredità
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
• Procura speciale per accettazione di donazione
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- generalità del donante;
- descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.
• Procura speciale a donare
- generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
- descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione;
- generalità complete del beneficiario della donazione.
• Procura speciale per pubblicazioni
- generalità complete delle persone cui intendono conferire la procura.
Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell'atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile.
Per ottenere la revoca di una procura, l'interessato deve presentarsi presso questa Ambasciata con:
- una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (es.: la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario).
L'interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed all’Ufficio notarile/Consolato presso il quale era depositata la procura revocata.
Il rilascio della procura è soggetto al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri
Tra le attività proprie della Cancelleria consolare presso questa Ambasciata rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di cittadini italiani che si trovano nella Repubblica d’Irlanda.
Il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni. La dichiarazione di volontà è ridotta in iscritto a cura dello stesso funzionario. Il testatore, munito di un valido documento di riconoscimento, dovrà presentarsi - previo appuntamento - presso questa Ambasciata con due testimoni.
Nel testamento segreto invece le funzioni dell’ Ambasciata si limitano al ricevimento formale dell'atto sigillato (il cui contenuto, dunque, rimane segreto) ed al suo deposito nell'Ufficio.
Il testatore dovrà presentarsi - previo appuntamento - presso questa Sede munito di un valido documento di riconoscimento.
Il testamento olografo, infine, è interamente scritto di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.
Gli atti di ricevimento, revoca, deposito, ecc. di testamenti sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri
Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell'atto pubblico. Per atto pubblico si intende il documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un pubblico ufficiale al quale l'ordinamento ha attribuito la relativa potestà.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Esteri
Per le attività di autenticazione, occorre presentarsi di persona presso questa Ambasciata
Autentificazione notarile della firma:
l'autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) può essere effettuata, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 71/2011, solo a favore di cittadini italiani. “L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”. Ai sensi dell’art. 2702 c.c., l’autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticità alla sostanza dell’atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza. Per procedere all'autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso questa Ambasciata con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale.
Autentificazione di fotografia:
consiste nell'attestazione che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
Il richiedente dovrà presentarsi - previo appuntamento - presso l’ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare.
L’attività di autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri
L’AUTOCERTIFICAZIONE
È una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest'ultimo. Non possono invece essere utilizzate davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Modulistica: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)
Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:
• data e il luogo di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l'uso dell'atto è esente, per legge, dalla stessa.
Le dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni possono essere redatte scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Le istanze e le dichiarazioni da presentare a questa Ambasciata possono essere inviate, corredate di un documento d’identità, o equipollente, in corso di validità anche per fax al numero: 01 6766716 e per via telematica all’ indirizzo email: consolare.ambdublino@esteri.it
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)
Gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza e che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e atti di notorietà
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentiri non dispongano una validità superiore.
La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitate, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.)
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
• medici;
• sanitari;
• veterinari;
• di origine;
• di conformità CE;
• marchi o brevetti.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere
Qualora sorgessero dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, questa Ambasciata è tenuta a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Casi in cui la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ai cittadini
Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Documenti di riconoscimento e di identità
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:
• Il passaporto;
• La patente di guida;
• La patente nautica;
• Il libretto di pensione;
• Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• Il porto d’armi;
• Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri