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Passaporti

Passaporti

INFORMAZIONI GENERALI

L’Ambasciata d’Italia a Dublino è competente per il rilascio di passaporti a cittadini italiani residenti in Irlanda e regolarmente iscritti all’A.I.R.E.

I residenti non ancora iscritti possono presentare domanda di passaporto SOLO dopo aver caricato la propria richiesta di iscrizione AIRE on-line (comprensiva di completa ed adeguata documentazione) attraverso il portale FAST.IT [clicca qui]

Al fine di evitare ritardi nell’emissione del passaporto, è opportuno che il richiedente abbia una situazione di stato civile aggiornata. Si consiglia pertanto di assicurarsi che gli atti relativi ad eventi di stato civile non avvenuti in Italia (matrimonio, divorzio, nascita, etc.) siano stati precedentemente presentati all’ufficio consolare o al comune italiano di competenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PASSAPORTO

L’Ufficio Passaporti riceve esclusivamente su appuntamento da prenotare sul portale Prenot@Mi.

A causa dell’elevato numero di richieste si invitano gli interessati a presentare la domanda con congruo anticipo. Il passaporto da rinnovare deve avere una validità residua inferiore ai sei mesi (escluso il caso di passaporto danneggiato, rubato o smarrito)

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO DI URGENZA

Esclusivamente in casi di comprovata e documentata urgenza, il passaporto può essere rilasciato in assenza di prenotazione sul portale dedicato Prenot@Mi.

L’interessato può richiedere un appuntamento di emergenza all’indirizzo email dublino.passaporti@esteri.it , anticipando la documentazione necessaria comprovante l’urgenza.

L’urgenza deve essere giustificata da:

  • gravi motivi familiari o di salute, certificati da strutture o autorità competenti pubbliche o private. Qualora l’urgenza sia giustificata dalla necessità di assistere il famigliare, dal certificato dovrà emergere tale esigenza. Tali documenti dovranno essere redatti o tradotti in lingua italiana o inglese. Inoltre il richiedente dovrà presentare allo sportello la prenotazione del volo o altro titolo di viaggio;
  • improrogabili necessità di lavoro, comprovate da una richiesta motivata e firmata da chi ricopre incarichi dirigenziali (completa di nominativo, ruolo e numero di telefono di chi firma) e redatta su carta intestata del datore di lavoro. Inoltre, il richiedente dovrà presentare allo sportello la prenotazione del volo o altro titolo di viaggio.

Si ricorda che i benefici della procedura d’urgenza per motivi di lavoro e salute NON potranno in alcun modo essere estesi anche ai familiari del titolare.

Si avvisa che NON saranno ritenute valide le seguenti prove d’urgenza/emergenza:

  • Certificati medici dai quali non si evinca chiaramente la presenza di una condizione medica di un diretto familiare;
  • I soli biglietti aerei o lettere di parenti, conoscenti, ecc.;
  • Dimostrazione di impegni lavorativi urgenti comprovati da messaggi ricevuti via e-mail;
  • Autocertificazioni del richiedente su situazioni di urgenza/emergenza non comprovate da adeguata documentazione in supporto;
  • Le gite scolastiche.

Tale richiesta non può essere fatta tramite il centralino, ma esclusivamente via e-mail. L’e-mail deve essere indirizzata all’attenzione del Capo della Cancelleria Consolare.

TARIFFE DEL PASSAPORTO

La tariffa unica del passaporto è di 116,00 € effettuato con Debit Card direttamente presso gli uffici mediante impiego POS senza costi aggiuntivi a carico dell’utenza. Il pagamento allo sportello tramite contanti sarà consentito solo in casi eccezionali.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. Una fototessera recente a colori – sfondo bianco – standard ICAO 9303/ISO 19794-5 – 45mm x 35mm.
  2. Passaporto italiano precedente, anche se scaduto, o altro documento d’identità ammesso per il riconoscimento del richiedente (Carta d’Identità italiana, patente di guida europea, altro passaporto non italiano).

AVVISO: In caso di furto/smarrimento del passaporto in corso di validità, è necessario presentarsi muniti di denuncia rilasciata dall’ufficio di polizia competente.

PASSAPORTO PER ADULTO CON FIGLI MINORI

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

PASSAPORTO PER MINORI DI ETA’

Per poter rilasciare il passaporto ad un minore è condizione imprescindibile che il relativo atto di nascita sia stato registrato in Italia, oppure che all’ufficio consolare sia stata presentata richiesta di trascrizione dell’atto di nascita.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Una fototessera recente a colori – sfondo bianco – standard ICAO 9303/ISO 19794-5 – 45mm x 35mm. Modulo compilato e firmato da entrambi i genitori [clicca qui] Fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori.

AVVISO: se uno dei genitori è cittadino comunitario ed è impossibilitato a presentarsi, il genitore presente dovrà presentare il suddetto modulo in originale con firma autografa allegando una copia del documento d’identità dell’altro genitore da cui si evinca la firma.

Se uno dei genitori non è cittadino UE la firma deve essere autenticata presso questo ufficio consolare o, presso altra circoscrizione consolare di residenza/Questura italiana competente per territorio in caso di residenza in Italia, o presso pubblico ufficiale irlandese.

Provvedimento del Giudice Tutelare

Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso, il richiedente può avviare la procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare che puó autorizzare eccezionalmente il rilascio del passaporto o della carta d’identità. Questo procedimento deve essere richiesto tramite una domanda scritta dell’interessato [clicca qui] indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore; per la valutazione della richiesta verranno presi in considerazione sia gli aspetti sociali, sia quelli psicologici, con speciale enfasi circa l’educazione e la copertura sanitaria per il bambino. La richiesta deve indicare inoltre l’ultimo indirizzo e numero(i) di telefono del genitore non consenziente, in modo da permettere un contatto diretto e il luogo di residenza del minore.
Il Giudice Tutelare compiuti eventuali e ulteriori accertamenti, se verifica che effettivamente le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono ingiustificate, con apposito provvedimento motivato, può autorizzare il rilascio del documento d’identità.

Questa procedura è di natura eccezionale e di volontaria giurisdizione; quindi, può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge.

 

VIAGGIO MINORI DI 14 ANNI – DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il minore di 14 anni può viaggiare con il proprio passaporto esclusivamente accompagnato da almeno un genitore o con chi ne fa le veci. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a viaggiare con il minore, esso può essere accompagnato da altra persona maggiorenne, richiedendo una dichiarazione di accompagnamento.
La dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all’estero, fuori dei confini del Paese di residenza) con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Non è quindi necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria.

La dichiarazione di accompagnamento va richiesta dai genitori del minore anche quando esso viaggia affidato ad una società di trasporto (es. compagnia aerea o di navigazione).

Prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, occorre comunque verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Alla dichiarazione di accompagnamento va allegata una fotocopia del documento dei genitori (o di chi ne fa le veci), dell’accompagnatore e del minore.

La validità della dichiarazione è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni con destinazione determinata.
Il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di 6 mesi, salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).

La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.

Il minore che abbia già compiuto 14 anni di età può viaggiare non accompagnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di passaporti e titoli di identità/viaggio equipollenti (L. n. 1185/1967).

AVVISO: La firma del genitore o tutore cittadino di un Paese non aderente alla UE dovrà essere autenticata presso l’Ufficio Passaporti di questa Ambasciata o da pubblico ufficiale irlandese.

L’Ufficio competente al rilascio del passaporto può comunque richiedere su propria valutazione, nell’interesse del minore, la presenza degli interessati.

Documentazione da presentare:
1. Dichiarazione di accompagnamento [clicca qui].

  1. Copia dei documenti d’identità dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria).
  2. Copia del documento d’identità dell’accompagnatore.
  3. Copia del titolo di viaggio se presente.

La richiesta della dichiarazione deve essere presentata, allegando la documentazione sopra indicata per posta ordinaria al seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia a Dublino, Cancelleria Consolare, 63-65 Northumberland Road, Dublin 4

Oppure all’indirizzo: consolare.ambdublino@esteri.it

 

IMPORTANTE

Si raccomanda di presentare la richiesta con congruo anticipo rispetto alla data di partenza del minore.

La dichiarazione di accompagnamento può essere ritirata da un genitore o da chi ne fa le veci presso l’Ufficio Passaporti di questa Ambasciata durante gli orari di apertura al pubblico.