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Stato civile

 

Stato civile

Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici Consolari. L’Ufficio di Stato Civile di una Rappresentanza Diplomatica o Consolare si occupa della:


• Gestione dei registri di stato civile per gli atti formati nel Consolato stesso
• Ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
• Ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti
• Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti
• Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare
• Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali.

La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di Stato Civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all'estero all’Ufficio Consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.

 

VARIAZIONI DI STATO CIVILE

 

NASCITA

MATRIMONIO 

MORTE

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE (divorzio, adozione, cambiamento di nome e cognome)

 


NASCITA

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. La loro nascita deve, pertanto, essere registrata in Italia. 

Per effettuare la comunicazione di una nascita, il connazionale, in relazione al luogo dove si è verificato l’evento, può inviare per posta ordinaria alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata i seguenti documenti:


• Modulo di Richiesta di trascrizione Atto di Nascita
• Atto di nascita in originale o copia conforme all’originale emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero
• Fotocopia dei documenti di identità dei genitori
• Modulo traduzione in italiano Atto di Nascita
• Dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare)


In alternativa il connazionale potrà presentare l’Atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Per avere ulteriori utili informazioni e scaricare i moduli per procedere alla registrazione di una nascita si rimanda alla pagina dedicata nell’area Modulistica sul sito internet di questa Ambasciata.

 


MATRIMONIO

PUBBLICAZIONI

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle Pubblicazioni eseguite a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile. Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.

I nubendi italiani residenti all’estero che vogliono sposarsi in Italia debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti.

 Nel caso di matrimonio da celebrare all’estero il cittadino italiano, non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.

Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle Pubblicazioni. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono  i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.  Per gli altri  Stati si parla di nulla-osta.

Per richiedere le Pubblicazioni di Matrimonio, il connazionale può può inviare, attraverso l’indirizzo di posta elettronica (consolare.ambdublino@esteri.it) alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, i seguenti documenti:


• Modulo di Richiesta di Pubblicazioni di Matrimonio
• Fotocopia dei documenti di identità dei nubendi
Successivamente il connazionale dovrà presentare, previa  convocazione da parte di questa Ambasciata, nel giorno e nell’ora stabiliti, i seguenti documenti:
• Eventuale originale nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, obbligatorio nel caso uno dei due sposi è cittadino straniero, rilasciato dalle competenti autorità
• Eventuale atto di nascita nel caso uno dei due sposi è cittadino straniero, necessario qualora il nulla-osta non contenga i dati relativi alla paternità e maternità, rilasciato dal Paese d’origine o presso le rispettive Rappresentanze Diplomatiche, tradotto e legalizzato.
• Euro 28,00 (in contanti)

Per avere ulteriori utili informazioni e scaricare i moduli per procedere alla richiesta di Pubblicazione di Matrimonio si rimanda alla pagina dedicata nell’area Modulistica sul sito internet di questa Ambasciata.

 

TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, per avere valore in Italia, dovrà essere rimesso a cura degli interessati, alla Rappresentanza Consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile del Comune competente.
In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Per richiedere la trascrizione dell’atto di matrimonio, il connazionale può inviare per posta ordinaria alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata i seguenti documenti:

• Modulo di Richiesta trascrizione Atto di Matrimonio
• Atto di Matrimonio in originale emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero
• Fotocopia dei documenti di identità dei coniugi
• Modulo traduzione in italiano Atto di Matrimonio
• Eventuale fotocopia atto di nascita, nel caso uno dei due coniugi è cittadino straniero, emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero
Per avere ulteriori utili informazioni e scaricare i moduli per procedere alla richiesta di trascrizione Atto di Matrimonio si rimanda alla pagina dedicata nell’area Modulistica sul sito internet di questa Ambasciata.


MORTE


La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
Per richiedere la tracrizione dell’Atto di morte,  il connazionale può inviare per posta ordinaria alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata i seguenti documenti:

• Modulo di Richiesta di trascrizione Atto di Morte
• Atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente
• Fotocopia di un documento d’identità del defunto
• Fotocopia di un documento d’identità del denunciante
• Modulo traduzione in Italiano Atto di Morte
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Per avere ulteriori utili informazioni e scaricare i moduli per procedere alla richiesta di trascrizione Atto di Morte si rimanda alla pagina dedicata nell’area Modulistica sul sito internet di questa Ambasciata.

 

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE

Il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo.  Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (ai sensi dell’art. 250 e segg codice civile).
Ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la copia integrale dell’atto di nascita, con le annotazioni marginali del riconoscimento, debitamente legalizzata e tradotta, e non un semplice certificato.
Nel caso in cui l’ordinamento straniero non preveda il rilascio della copia integrale, potrà essere presentato un certificato che contenga l’annotazione del riconoscimento già effettuato presso le Autorità locali.

 


RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE


DIVORZIO, ADOZIONE, CAMBIAMENTO DI NOME O COGNOME

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. I provvedimenti stranieri  devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente. 

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:


• al Comune italiano, direttamente dall’interessato; 
• oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
• Iistanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti
• Copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.


Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti  di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.
Per avere ulteriori utili informazioni e scaricare i moduli per procedere alla richiesta di trascrizione Sentenza di Divorzio si rimanda alla pagina dedicata nell’area Modulistica sul sito internet di questa Ambasciata.

 

Sito del Ministero degli Affari Esteri - Stato Civile: ulteriori pagine informative (vedere anche tab a sinistra della pagina di riferimento)


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