MATRIMONIO IN ITALIA: far riferimento al modulo M/1 – in tale caso, la procedura di riferimento prevede le pubblicazioni di matrimonio presso questa Ambasciata (tanto in caso di rito civile quanto in caso di rito concordatario).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI: la richiesta può essere presentata a questa Ambasciata via email tramite modulo M/1, disponibile sul nostro sito web (costo complessivo da versare in occasione della convocazione: Euro 28). I cittadini qui residenti sono invitati a presentare richiesta di pubblicazioni non prima di 6 mesi dalla data prevista per il matrimonio in Italia (in via generale, tuttavia, specie se si è già regolarmente iscritti all’A.I.R.E. e in possesso di tutta la documentazione richiesta, la domanda di pubblicazioni può essere presentata fino a poche settimane prima di quella data, senza che ciò costituisca problema).
CASI SPECIFICI:
– in caso uno/a dei due nubendi non sia residente in Irlanda (e a condizione siano entrambi cittadini italiani), verranno effettuate doppie pubblicazioni a cura della Sede prescelta per la firma (costo complessivo: Euro 44). In tal caso la richiesta potrà essere presentata presso questa Ambasciata oppure presso l’altra amministrazione coinvolta (Comune italiano o altro ufficio consolare italiano all’estero), secondo libera scelta dei richiedenti, che saranno convocati insieme presso la sola Sede da loro prescelta
– in caso uno/a dei due nubendi sia impossibilitato a presentarsi per la firma del verbale di pubblicazione, sarà richiesta inoltre una procura speciale alla firma
– in caso uno/a dei due nubendi sia cittadino straniero, sarà tenuto/a a presentare anche (1) nulla osta al matrimonio o equivalente Certificato di capacità matrimoniale (nel caso di Paesi che tra loro adottano l’alternativo Certificato di capacità matrimoniale, ovvero il modello plurilingue stabilito dalla convenzione di Monaco del 1980 – la lista aggiornata dei Paesi aderenti è consultabile al sito web fornito in calce), ed eventualmente (2) atto di nascita (da allegare soltanto ove paternità e maternità non siano indicate nel nulla osta stesso – e in tutti i casi riguardanti un Certificato di capacità matrimoniale) rilasciati dalle competenti autorità del Paese di origine (per quanto riguarda i nulla osta/Certificati di capacità matrimoniale, con validità temporale limitata a 6 mesi; in alcuni casi, il nulla osta può avere validità limitata a 3 mesi). Salvo casi specifici (di seguito precisati), tali documenti dovranno inoltre essere legalizzati e muniti di rispettive traduzioni certificate in lingua italiana; tutta la documentazione così ottenuta potrà essere semplicemente allegata in copia al modulo M/1, al fine di esaminarla anticipatamente e di avviare la pratica; gli originali andranno tuttavia consegnati in occasione della successiva data concordata per la firma del verbale di pubblicazione matrimoniale. Infine, la richiesta di pubblicazioni può essere presentata anche qualora non si sia già in possesso del nulla osta/Certificato di capacità matrimoniale – sarà bene però specificare nell’email di accompagnamento che il documento è stato richiesto e verrà allegato non appena ottenuto, in modo da poter procedere alla convocazione presso l’Ambasciata
– legalizzazione dei documenti originali rilasciati da autorità estere per la consegna a questa Ambasciata (equivalente al loro impiego legale in Italia): con la rilevante eccezione dei documenti pubblici a scopo matrimoniale rilasciati rilasciati al/la nubendo/a straniero/dalle autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea (accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione e di Apostille), i documenti emessi da competenti autorità locali di un Paese extra U.E. potranno essere:
(a) legalizzati da parte di autorità dello stesso Paese di emissione tramite certificazione internazionale denominata Apostille (ciò vale per i numerosi Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja 1961, la cui lista aggiornata è consultabile al sito web fornito in calce);
(b) dovranno essere legalizzati da parte della rappresentanza consolare italiana competente per circoscrizione estera (Paesi non aderenti alla convenzione citata); nel caso di documenti emessi da parte delle rappresentanze consolari straniere in Italia, la firma del funzionario consolare dovrà essere invece legalizzata presso una qualsiasi Prefettura in Italia;
(c) nei meno frequenti casi di documenti emessi da parte delle rappresentanze consolari straniere accreditate in Irlanda, i documenti potranno essere presentati direttamente presso questa Ambasciata anche se privi di legalizzazione (tuttavia, se in lingua diversa dalla italiana o dalla inglese, sarà comunque necessaria una traduzione certificata: vedere al punto successivo);
(d) costituiscono rara eccezione altri casi relativi a Paesi i cui nulla osta siano esenti da legalizzazione in virtù di specifici accordi bilaterali.
– traduzioni certificate: in certi casi il nulla osta viene emesso in lingua italiana (generalmente, quando di competenza di un ufficio consolare del Paese estero in Italia) oppure in versione plurilingue includente la lingua italiana (Paesi che tra loro adottano l’alternativo Certificato di capacità matrimoniale, secondo modello stabilito dalla convenzione di Monaco del 1980, la cui lista aggiornata è consultabile al sito web fornito in calce), e pertanto non richiedono traduzione; al contrario, tutti i documenti esteri richiesti, qualora emessi in lingua straniera o in versione plurilingue non includente la lingua italiana, dovranno essere tradotti in lingua italiana e la traduzione dovrà essere certificata (contestualmente o successivamente) da parte delle autorità competenti: a seconda dei casi, potrà trattarsi della rappresentanza consolare italiana competente per luogo di emissione del documento, oppure di una autorità dello stesso Paese di emissione (in tal caso la certificazione comprenderà una specifica Apostille); in alternativa, ancora, la traduzione potrà essere asseverata presso qualsiasi tribunale italiano (facendo riferimento ai locali traduttori giurati). Questa Ambasciata è comunque competente per le certificazioni di traduzioni in italiano di documenti emessi in lingua inglese anche da Paesi diversi dall’Irlanda (a tale scopo, una richiesta complementare a quella di pubblicazioni può essere presentata tramite modulo TC/1)
ALTRI CASI FREQUENTI (a integrazione del paragrafo precedente):
- IN IRLANDA/ALTRO PAESE ESTERO – Richiesta di Nulla osta al matrimonio all’estero oppure di Certificato di capacità matrimoniale: Informazioni e Modulo DUB-M/2
– MATRIMONIO IN ITALIA CON CITTADINO IRLANDESE: nel caso di cittadini irlandesi, a questa Ambasciata risulta che il nulla osta debba essere richiesto tramite il sito web del Foreign Office e che verrà emesso, in lingua italiana (non si richiede pertanto alcuna traduzione), dall’Ambasciata d’Irlanda a Roma (IMPORTANTE: ottenere direttamente o indirettamente il recapito del nulla osta al proprio indirizzo in Irlanda, per la successiva consegna a questa Ambasciata in occasione della successiva convocazione) – poiché tale documento indica normalmente anche i dati di paternità e maternità dell’interessato/a, non è necessario fornire l’atto di nascita
– MATRIMONIO IN ITALIA CON CITTADINO BRASILIANO: nel caso di cittadini brasiliani, la documentazione prevista (da consegnare a questa Ambasciata in originale in occasione della convocazione) è la seguente: (1) Certificato di nascita integrale (“Inteiro Teor”) rilasciato da non oltre sei mesi, apostillato e tradotto in italiano (anche la traduzione deve essere munita di Apostille); (2) Atto notarile di assenza di impedimenti al matrimonio (“Escritura de Ausencia de Impedimentos”) rilasciato da non oltre sei mesi, apostillato e tradotto in italiano (anche la traduzione deve essere apostillata); in alternativa al documento (2), ove prevista dalle autorità brasiliane, una Dichiarazione ai fini di matrimonio in Italia rilasciata da non oltre sei mesi da parte del competente ufficio consolare del Brasile in Italia, provvista solo di legalizzazione effettuata presso una qualsiasi Prefettura italiana (traduzione non necessaria, in quanto tale dichiarazione viene generalmente emessa in lingua italiana)
TEMPISTICHE DI CONVOCAZIONE PER LA FIRMA DEL VERBALE (LA DATA DI CONVOCAZIONE VIENE GENERALMENTE CONCORDATA CON GLI INTERESSATI): la pratica può essere avviata tempestivamente quando l’indirizzo di residenza dei richiedenti è aggiornato e l’iscrizione A.I.R.E. regolarmente confermata dal rispettivo Comune italiano, e quando l’eventuale nubendo/a straniero/a risulta già in possesso del previsto nulla osta: inoltre, se la data prevista per il matrimonio è imminente, l’appuntamento presso questa Ambasciata puo essere stabilito con opportuna urgenza (i richiedenti verranno contattati via email o telefonicamente). Quando opportuno, tuttavia, la procedura di verifica può comprendere un “certificato contestuale” (documento di riepilogo dei dati del richiedente, inclusi residenza e stato civile) che questa Ambasciata richiede al competente Comune A.I.R.E. – oppure, quando in presenza di nubendi residenti in Italia (o in altra circoscrizione estera), al rispettivo Comune (o rappresentanza consolare) di residenza. L’eventuale ottenimento di tale certificato richiede, mediamente, circa dieci giorni lavorativi – le tempistiche di risposta possono tuttavia variare molto, a seconda del Comune coinvolto.
DURATA E CERTIFICAZIONE DELLE ESEGUITE PUBBLICAZIONI: la durata complessiva delle pubblicazioni non può essere inferiore a undici giorni secondo i termini di legge – generalmente (ma non necessariamente), l’atto di matrimonio viene pubblicato nel giorno seguente alla firma del verbale presso questa Sede. A pubblicazioni concluse (in entrambe le Sedi coinvolte, nel caso sopra accennato di doppie pubblicazioni), viene emesso un Certificato di eseguite pubblicazioni – tale documento verrà ritirato direttamente dagli interessati, per la consegna da parte loro al celebrante, nel caso di matrimoni religiosi secondo rito concordatario; invece, verrà da parte di questa stessa Ambasciata inviato (via PEC) direttamente al Comune prescelto per il matrimonio, munito di specifica delega alla celebrazione del rito, nel caso di matrimoni con rito civile (gli interessati saranno comunque avvertiti per conoscenza). Si fa presente che il certificato ha validità di 6 mesi dal giorno dell’emissione (pertanto, in caso di rinvio delle nozze, potrà essere comunque utilizzato in data successiva, purché entro quei termini – scaduti i quali, la procedura andrà purtroppo ripetuta dall’inizio).