{"id":711,"date":"2021-03-13T11:57:13","date_gmt":"2021-03-13T10:57:13","guid":{"rendered":"https:\/\/ambdublino.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/03\/italia-dpcm-2-marzo-2021-viaggi\/"},"modified":"2021-03-13T11:57:13","modified_gmt":"2021-03-13T10:57:13","slug":"italia-dpcm-2-marzo-2021-viaggi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambdublino.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/03\/italia-dpcm-2-marzo-2021-viaggi\/","title":{"rendered":"ITALIA DPCM 2 MARZO 2021: VIAGGI DA E PER L&#8217;ESTERO"},"content":{"rendered":"<p><strong>Capo VI<\/strong><br \/>Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale<br \/>concernenti gli spostamenti da e per l\u2019estero<br \/><strong>Art. 49<\/strong><br \/>(Limitazioni agli spostamenti da e per l&#8217;estero)<br \/>1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all&#8217;elenco E dell&#8217;allegato 20, nonch\u00e9 l&#8217;ingresso<br \/>e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e<br \/>territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o pi\u00f9<br \/>dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all\u2019articolo 50, comma 1:<br \/>a) esigenze lavorative;<br \/>b) assoluta urgenza;<br \/>c) esigenze di salute;<br \/>d) esigenze di studio;<br \/>e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<br \/>f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea, di<br \/>Stati parte dell&#8217;accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San<br \/>Marino, dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<br \/>g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f),<br \/>come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br \/>del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di<br \/>soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.<br \/>1612\/68 e abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE,<br \/>75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<br \/>h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo<br \/>ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei<br \/>cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonch\u00e9 di cittadini di Stati terzi che<br \/>derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;<br \/>i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),<br \/>come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br \/>del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di<br \/>soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.<br \/>1612\/68 e abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE,<br \/>75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<br \/>l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l&#8217;abitazione o la residenza di una<br \/>persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi \u00e8 una comprovata e stabile<br \/>relazione affettiva.<br \/>2. Nelle more dell&#8217;adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui<br \/>all&#8217;articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22<br \/>maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all&#8217;allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del<br \/>Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione<br \/>internazionale.<br \/>3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi<br \/>dell&#8217;articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonch\u00e9 le limitazioni disposte in relazione<br \/>alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33<br \/>del 2020.<br \/>4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio<br \/>2021, recanti \u201cUlteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza<br \/>epidemiologica da COVID-19\u201d, che si trovano nelle situazioni previste all\u2019articolo 51, comma 7,<br \/>lettere f), m) e n), \u00e8 comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo<br \/>protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l\u2019ingresso nel<br \/>territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:<br \/>a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all\u2019articolo 50;<br \/>b) presentazione al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,<br \/>della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale,<br \/>ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<br \/>c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento<br \/>dell\u2019arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall\u2019ingresso nel<br \/>territorio nazionale presso l\u2019azienda sanitaria locale di riferimento.<br \/>5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all\u2019articolo 18, comma 1, \u00e8 in ogni caso<br \/>consentito l\u2019ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,<br \/>rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno<br \/>soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell\u2019allegato 20,<br \/>inclusi i Paesi dai quali \u00e8 vietato l\u2019ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:<br \/>a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all\u2019articolo 50;<br \/>b) presentazione al vettore, all\u2019atto dell\u2019imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,<br \/>della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale,<br \/>ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<br \/>c) svolgimento della competizione sportiva in conformit\u00e0 con lo specifico protocollo adottato<br \/>dall\u2019ente sportivo organizzatore dell\u2019evento.<br \/>6. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 1, comma 2 dell\u2019ordinanza del Ministro della salute<br \/>13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti,<br \/>l\u2019ingresso nel territorio nazionale \u00e8 consentito altres\u00ec per raggiungere il domicilio, abitazione o<br \/>residenza dei figli minori.<\/p>\n<p><strong>Art. 50<\/strong><br \/>(Obblighi di dichiarazione in occasione dell&#8217;ingresso nel territorio nazionale dall&#8217;estero)<br \/>1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all\u2019articolo 49, chiunque fa<br \/>ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,<br \/>D, ed E dell&#8217;allegato 20 \u00e8 tenuto a consegnare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato<br \/>a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente<br \/>della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l&#8217;indicazione in modo chiaro e dettagliato,<br \/>tale da consentire le verifiche, di:<br \/>a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni<br \/>anteriori all&#8217;ingresso in Italia;<br \/>b) motivi dello spostamento conformemente all\u2019articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori<br \/>di cui all&#8217;elenco E dell&#8217;allegato 20;<br \/>c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso in Italia in uno o<br \/>pi\u00f9 Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell&#8217;allegato 20:<br \/>1) indirizzo completo dell&#8217;abitazione o della dimora in Italia dove sar\u00e0 svolto il periodo di<br \/>sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;<br \/>2) mezzo di trasporto privato che verr\u00e0 utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1)<br \/>ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo<br \/>aereo di linea di cui si prevede l&#8217;utilizzo per raggiungere la localit\u00e0 di destinazione finale e il codice<br \/>identificativo del titolo di viaggio;<br \/>3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l&#8217;intero<br \/>periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;<br \/>4) eventuale sussistenza di una o pi\u00f9 circostanze di cui all\u2019articolo 51, comma 7.<br \/>2.<strong> Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ci\u00f2 sia prescritto<\/strong><br \/><strong>dall&#8217;autorit\u00e0 sanitaria nell&#8217;ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, \u00e8 fatto<\/strong><br \/><strong>obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli<\/strong><br \/><strong>un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio<\/strong><br \/><strong>nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.<\/strong><br \/>3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in<br \/>Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell&#8217;allegato 20, anche se asintomatiche, sono<br \/>obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento<br \/>di prevenzione dell&#8217;azienda sanitaria competente per territorio.<br \/>4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l&#8217;obbligo per chiunque di segnalare tale<br \/>situazione con tempestivit\u00e0 all&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti<br \/>determinazioni dell&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento.<\/p>\n<p><strong>Art. 51<\/strong><br \/>(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o<br \/>antigenico a seguito dell&#8217;ingresso nel territorio nazionale dall&#8217;estero)<br \/>1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in<br \/>Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell&#8217;allegato 20, anche se asintomatiche, si<br \/>attengono ai seguenti obblighi:<br \/>a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal<br \/>mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all&#8217;abitazione o alla dimora dove sar\u00e0 svolto il<br \/>periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato<br \/>ai sensi dell\u2019articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al<br \/>comma 2;<br \/>b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all&#8217;isolamento fiduciario per un periodo di<br \/>quattordici giorni presso l&#8217;abitazione o la dimora indicata ai sensi dell\u2019articolo 50, comma 1, lettera<br \/>c).<br \/>2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto<br \/>aereo di linea, \u00e8 consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la<br \/>destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all\u2019articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione<br \/>di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all&#8217;interno delle aerostazioni.<br \/>3. Nell&#8217;ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di<br \/>sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non \u00e8 possibile raggiungere<br \/>effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l&#8217;abitazione o la dimora, indicata come luogo di<br \/>effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando<br \/>l&#8217;accertamento da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria in ordine all&#8217;eventuale falsit\u00e0 della dichiarazione resa<br \/>all&#8217;atto dell&#8217;imbarco ai sensi dell\u2019articolo 50, comma 1, l&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio<br \/>informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento<br \/>della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalit\u00e0 e il luogo<br \/>dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l&#8217;isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle<br \/>persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui<br \/>al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria.<br \/>4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo<br \/>di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalit\u00e0 previste dai commi da<br \/>1 a 3, \u00e8 sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo<br \/>periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da<br \/>quella precedentemente indicata dall&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa<br \/>Autorit\u00e0 la dichiarazione prevista dall\u2019articolo 50, comma 1, integrata con l&#8217;indicazione dell&#8217;itinerario<br \/>che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga<br \/>esclusivamente con mezzo privato. L&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al<br \/>precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione<br \/>dell&#8217;azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli<br \/>e le verifiche di competenza.<br \/>5. L&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica e i servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti provvedono,<br \/>sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza<br \/>domiciliare, secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate:<br \/>a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il pi\u00f9 possibile dettagliate e<br \/>documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni<br \/>precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;<br \/>b) avviata la sorveglianza sanitaria e l&#8217;isolamento fiduciario, l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica<br \/>informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto \u00e8 assistito<br \/>anche ai fini dell&#8217;eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25<br \/>febbraio 2020);<br \/>c) in caso di necessit\u00e0 di certificazione ai fini INPS per l&#8217;assenza dal lavoro, si procede a rilasciare<br \/>una dichiarazione indirizzata all&#8217;INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al<br \/>pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanit\u00e0 pubblica \u00e8 stato posto in quarantena<br \/>precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;<br \/>d) accertano l&#8217;assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonch\u00e9<br \/>degli altri eventuali conviventi;<br \/>e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosit\u00e0, le modalit\u00e0 di<br \/>trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di<br \/>comparsa di sintomi;<br \/>f) informano la persona circa la necessit\u00e0 di misurare la temperatura corporea due volte al giorno<br \/>(la mattina e la sera), nonch\u00e9 di mantenere:<br \/>1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall&#8217;ultima esposizione;<br \/>2) il divieto di contatti sociali;<br \/>3) il divieto di spostamenti e viaggi;<br \/>4) l&#8217;obbligo di rimanere raggiungibile per le attivit\u00e0 di sorveglianza;<br \/>g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:<br \/>1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e<br \/>l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica;<br \/>2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;<br \/>3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un&#8217;adeguata ventilazione<br \/>naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;<br \/>h) l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle<br \/>condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver<br \/>consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanit\u00e0 pubblica<br \/>procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio<br \/>2020, e successive modificazioni e integrazioni.<br \/>6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia in uno o pi\u00f9<br \/>Stati e territori di cui all&#8217;elenco C dell&#8217;allegato 20, si applica l&#8217;obbligo di presentazione al vettore<br \/>all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell&#8217;attestazione di essersi<br \/>sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare<br \/>o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione<br \/>dell&#8217;attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.<br \/>7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui<br \/>all\u2019articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:<br \/>a) all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<br \/>b) al personale viaggiante;<br \/>c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A dell&#8217;allegato 20;<br \/>d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla<br \/>competente autorit\u00e0 sanitaria;<br \/>e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con<br \/>obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli<br \/>un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio<br \/>nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<br \/>f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate<br \/>esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare<br \/>immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di<br \/>isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<br \/>g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a<br \/>trentasei ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio<br \/>nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario<br \/>conformemente ai commi da 1 a 5;<br \/>h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea e degli ulteriori Stati e<br \/>territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell&#8217;allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati<br \/>motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso in Italia abbiano soggiornato o<br \/>transitato in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui all&#8217;elenco C;<br \/>i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie,<br \/>incluso l&#8217;esercizio temporaneo di cui all&#8217;articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,<br \/>convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;<br \/>l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati<br \/>motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<br \/>m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti<br \/>all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;<br \/>n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni<br \/>internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni<br \/>diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro<br \/>dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la<br \/>sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<br \/>o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello<br \/>di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<br \/>p) agli ingressi mediante voli \u00abCovid-tested\u00bb, conformemente all&#8217;ordinanza del Ministro della<br \/>salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;<br \/>q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformit\u00e0 con quanto previsto<br \/>dall\u2019articolo 49, comma 5.<br \/><strong>8. Ai fini dell\u2019ingresso nel territorio nazionale, i bambini di et\u00e0 inferiore ai due anni sono esentati<\/strong><br \/><strong>dall\u2019effettuazione del test molecolare o antigenico.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/governo.it\/files\/DPCM_20210302.pdf\">TESTO INTERO DPCM 2 MARZO 2021<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Capo VIUlteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionaleconcernenti gli spostamenti da e per l\u2019esteroArt. 49(Limitazioni agli spostamenti da e per l&#8217;estero)1. 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