Come e’ noto dal 27.06.2012 l'iscrizione di un minore sul passaporto del genitore non è più valida. Da tale data infatti il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento personale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, anche con carta di identità valida per l'espatrio).
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono viaggiare fuori dall’Italia solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es. tutore, esercente la potestà genitoriale). Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore. Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore. Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
• formalmente affidati ad un accompagnatore;
• formalmente affidati dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es. compagnia aerea).
Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
Dal 4 giugno 2014 i genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro, e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es. compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere una dichiarazione di accompagnamento che, all’estero, resterà agli atti dell’Ufficio consolare.
La nuova procedura prevede il rilascio da parte dell’Ufficio consolare competente di una “attestazione di accompagnamento” cartacea oppure l'iscrizione della menzione dell’accompagnatore direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una “attestazione di accompagnamento” cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso l’Ufficio consolare provvederà poi a rilasciare la “attestazione di accompagnamento” che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a riportare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Ufficio competente al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa, in quanto deputata a garantire la realizzazione della tutela del minore, quale interesse prevalentemente pubblico.
Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, e’ lasciata alla valutazione dei richiedenti fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la “attestazione di accompagnamento” cartacea, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria. Prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto, occorre comunque verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Insieme alla dichiarazione di accompagnamento si suggerisce, per ogni evenienza, di allegare una fotocopia del documento dei genitori o di chi ne fa le veci, dell'accompagnatore, e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
La dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, fuori dei confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Non è quindi necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.).
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata.
Il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
Nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
La dichiarazione di norma va presentata agli Uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione di accompagnamento già sottoscritta può essere inoltrata anche via fax o per via telematica, in tal caso e’ necessario allegare una copia fotostatica di un del documento d’identità dei richiedenti, oltre che dell’accompagnatore e del minore . La firma del genitore o tutore cittadino di un Paese non aderente alla UE dovrà essere autenticata. L’Ufficio competente al rilascio del passaporto può comunque richiedere su propria valutazione, nell'interesse del minore, la presenza degli interessati .