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ITALIA DPCM 2 MARZO 2021: VIAGGI DA E PER L’ESTERO

Capo VI
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale
concernenti gli spostamenti da e per l’estero
Art. 49
(Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero)
1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso
e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più
dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di
Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San
Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f),
come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo
ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che
derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),
come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una
persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile
relazione affettiva.
2. Nelle more dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione
alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33
del 2020.
4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio
2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che si trovano nelle situazioni previste all’articolo 51, comma 7,
lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo
protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l’ingresso nel
territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento
dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel
territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso
consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,
rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno
soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20,
inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato
dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della salute
13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti,
l’ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o
residenza dei figli minori.

Art. 50
(Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero)
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 49, chiunque fa
ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,
D, ed E dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato
a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,
tale da consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all’ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori
di cui all’elenco E dell’allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o
più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell’allegato 20:
1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1)
ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo
aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 51, comma 7.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto
dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto
obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale
situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 51
(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o
antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero)
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si
attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal
mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato
ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al
comma 2;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto
aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione
di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di
sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di
effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa
all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 50, comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio
informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da
1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa
Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 50, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario
che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al
precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli
e le verifiche di competenza.
5. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica
informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25
febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
(la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più
Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applica l’obbligo di presentazione al vettore
all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi
sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare
o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione
dell’attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui
all’articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla
competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con
obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a
trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e
territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o
transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti
all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro
dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello
di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della
salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto
dall’articolo 49, comma 5.
8. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati
dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 

TESTO INTERO DPCM 2 MARZO 2021