CITTADINANZA PER DISCENDENZA “iure sanguinis”
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è consentita su istanza del diretto interessato, maggiorenne, e può essere presentata, all’estero, esclusivamente all’Ufficio Consolare nel Paese in cui si ha la residenza legale.
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La Legge n.74 del 23.05.2025 ha convertito il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 relativo alle disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, modificando i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis.
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NB Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate entro il 27 marzo 2025 (incluso) presso questa Ambasciata, e per le quali è stata regolarmente pagata la percezione, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato decreto-legge.
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Si illustrano le seguenti disposizioni operative.
REQUISITI:
- Art. 3bis, comma 1, lettera c, legge n. 91/1992
uno dei genitori o uno dei nonni (anche adottivi) è nato in Italia e possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana (N.B. questa condizione deve sussistere alla data della nascita del richiedente o alla morte dell’ascendente, se avvenuta prima);
- Art. 3bis, comma 1, lettera d, legge n. 91/1992
un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);
NB Per i minorenni fare riferimento, a seconda della casistica, alle pagine:
PROCEDIMENTO:
A partire dal mese di ottobre 2025 gli interessati in possesso dei requisiti sopra descritti potranno richiedere un appuntamento tramite il portale Prenot@mi.
Fase 1
Effettuare l’iscrizione sul portale Prenot@mi e richiedere un appuntamento.
Fase 2
Il giorno dell’appuntamento gli interessati dovranno presentare di persona:
- Prova della prenotazione sul portale summenzionato;
- Istanza compilata (il modello editabile verrà reso disponibile su Prenot@mi);
- Documentazione completa, in originale e copia, a seconda della tipologia richiesta.
Fase 3
Questa Ambasciata procederà all’analisi dell’istanza nel termine di 730 giorni previsto per legge (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014), comunicando eventuali richieste di integrazione/rettifica documentale in caso di necessità.
Documentazione – Caso A)
Rif. Art. 3bis, comma 1, lettera c, legge n. 91/1992:
Del richiedente
- Passaporto in corso di validità e copia della pagina con foto e firma;
- Prova di residenza in questa circoscrizione consolare;
- Permesso di soggiorno di lunga durata;
- Atto di nascita del richiedente emesso dal paese di nascita, in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostilla se non UE;
- Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostilla se non UE.
- Dell’ascendente (nonno e/o genitore)
- Atto di nascita, atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostilla se non UE;
- Certificato storico di cittadinanza dell’ascendente da cui deriva la cittadinanza (nonno e/o genitore);
- Certificato storico di residenza degli ascendenti (se entrambi italiani), rilasciato dal competente Comune di ultima residenza o di iscrizione AIRE;
- Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità del Paese in cui ha risieduto (con sei mesi di validità dal momento dell’emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile anche se questi sono stati corretti sui singoli certificati.
DOCUMENTAZIONE Caso B)
Rif. Art. 3bis, comma 1, lettera d, legge n. 91/1992:
Del richiedente
- Passaporto in corso di validità e copia della pagina con foto e firma;
- Prova di residenza in questa circoscrizione consolare;
- Permesso di soggiorno di lunga durata.
- Atto di nascita del richiedente emesso dal paese di nascita, in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.
- Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.
Del genitore
- a) Certificato storico di cittadinanza;
- b) Certificato storico di residenza (rilasciato dal/i Comune/i italiano/i competente/i);
- c) Atto di nascita, atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostilla se non UE.
- d) Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità del Paese in cui ha risieduto (con sei mesi di validità dal momento dell’emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile anche se questi sono stati corretti sui singoli certificati.
NOTA BENE:
Tutti i certificati italiani devono essere richiesti al/i Comune/i competente/i, di recente emissione, in originale.
Tutti gli atti, le sentenze e i certificati stranieri dovranno essere legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione o riportare l’apostilla apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961.
Tutte le traduzioni obbligatorie in italiano degli atti summenzionati, dovranno essere legalizzate
- dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione
- riportare l’apostilla apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961
- asseverate presso il Tribunale italiano se eseguite in Italia.
N.B. Per i documenti rilasciati in Irlanda non è necessaria né la legalizzazione né l’apostilla. È possibile richiedere alle autorità locali i certificati di nascita e di matrimonio in formato plurilingue. In assenza, è necessaria la traduzione conforme (vedi link Traduzione e legalizzazione dei documenti – Ambasciata d’Italia Dublino)
Il contributo consolare per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è pari a euro 600,00.
Il contributo va riscosso al momento della presentazione della domanda ed è indipendente dall’esito dell’accertamento.
Non si provvederà pertanto alla restituzione dell’importo in caso di rigetto dell’istanza.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante Debit Card (Visa o Mastercard – NO AMERICAN EXPRESS) il giorno dell’appuntamento.