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Cittadinanza

CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA “iure sanguinis” 

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è consentita su istanza del diretto interessato,  maggiorenne, e può essere presentata, all’estero, esclusivamente all’Ufficio Consolare nel Paese in cui si ha la residenza legale.

Gli appuntamenti per presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza e per i casi residuali di domanda di riconoscimento dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera maritata a cittadino italiano prima del 27/04/1983 (art.10, legge 13.6.1912 n.555), la quale non sia mai stata titolare di documenti italiani né iscritta a un’anagrafe italiana, si richiedono esclusivamente attraverso il nuovo portale “Prenot@Mi “.

Per eventuali ulteriori informazioni, se non gia’ presenti sul sito, scrivere a: dublino.cittadinanza@esteri.it

Cenni Normativi

E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani.

La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla Cittadinanza italiana.

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il  1º gennaio 1948.

Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente di avere la doppia cittadinanza, del paese estero e italiana.

A partire dal 16 agosto 1992 i cittadini italiani che acquistano una cittadinanza straniera non perdono la cittadinanza italiana a meno che non vi rinuncino espressamente, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali. Prima di tale data, la perdita era automatica. In questo caso è possibile riacquistarla dopo almeno un anno di residenza legale in Italia.

Documenti da presentare in originale e in copia

  • Istanza dell’interessato  MODULO
  • Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: Permesso di soggiorno di lunga durata.

Non si accettano richieste da parti di studenti che risiedono temporaneamente in Irlanda.

a) Documentazione dell’avo nato in Italia

-Atto di nascita rilasciato dal Comune italiano in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;

-Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze);

-Atto di morte (se deceduto) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità se in vita;

-Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità del Paese in cui ha risieduto (con sei mesi di validità dal momento dell’emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile anche se questi sono stati corretti sui singoli certificati.

Importante: La documentazione deve essere presentata per intero a partire dal capostipite (ascendente nato in Italia) ed anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano.

Nel caso in cui l’ascendente italiano si fosse naturalizzato, occorrerà presentare la relativa sentenza di naturalizzazione dalla quale sia possibile desumere la data esatta di acquisto della cittadinanza straniera.

La naturalizzazione dell’ascendente italiano potrebbe infatti comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.

b) Documentazione di OGNUNO dei discendenti in linea retta

  • Atto di nascita;
  • Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze);
  • Atto di morte (se deceduto);
  • Documentazione del richiedente la cittadinanza;
  • Atto di nascita proprio e degli eventuali figli minorenni;
  • Eventuale atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze);
  • Copia del passaporto  (esistenti in vita).

 

Importante: Le generalità esatte e complete dell’avo nato in Italia (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono assolutamente indispensabili e la mancanza di tali dati rende impossibile la trattazione della pratica.

Importante: Tutti gli atti, le sentenze e i certificati stranieri dovranno essere legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione o riportare “l’ Apostilla” apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961. Le traduzioni ufficiali eseguite in Italia dovranno essere asseverate presso il Tribunale italiano.

Importante: Nel caso in cui uno dei familiari, ad esclusione del padre/madre, abbiano già ricevuto cittadinanza italiana, tutta la documentazione, a partire dall’avo nato in italia, deve essere presentata. Nel caso che un familiare diretto, madre/padre, abbia ricevuto la Cittadinanza Italiana, bisognera’ produrre solamente i seguenti certificati emessi dal Comune di registrazione del familiare:

  • Estratto dell’ atto di nascita;
  • Estratto di matrimonio;
  • Certificato di Cittadinanza;

A seguire:

  • Atto di nascita del richiedente emesso dal paese di nascita, in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.

Per i documenti rilasciati in Irlanda per I quali non e’ necessaria la legalizzazione o l’Apostilla, occorre produrre copia di conformità clicca qui

Il contributo consolare per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è pari a euro 300,00.

Il contributo va riscosso al momento della presentazione della domanda ed è indipendente dall’esito dell’accertamento. Non si provvederà pertanto alla restituzione dell’importo in caso di rigetto dell’istanza.

Il pagamento potra essere effettuato in contanti e preferibilmente  mediante Carta Bancomat (Debit card).

Sono tenuti al pagamento della tassa tutti i soggetti maggiori di anni 18 che chiedano per sè il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) e nei casi residuali di domanda di riconoscimento dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera maritata a cittadino italiano prima del 27/04/1983 (art.10, legge 13.6.1912 n.555), la quale non sia mai stata titolare di documenti italiani nè iscritta a una anagrafe italiana.

Sono esenti da contributi le richieste di riconoscimento di cittadinanza – a qualsiasi titolo – presentate a nome di minorenni.Queste andranno presentate riferendosi alle procedure di stato civile

Importante: Le dichiarazioni di elezione della cittadinanza determinata dalla filiazione e accertata nella maggiore età del figlio mediante riconoscimento o dichiarazione giudiziale (art.2, comma 2, legge n. 91 del 5/2/1992) rientrano invece (come nei casi di acquisto, riacquisto e rinuncia) nel disposto dell’ art. 14 del DL 4 ottobre 2018, n.113 e sono soggette al pagamento del contributo di euo 250 a favore del Ministero dell’Interno, dovendo essere sottoscritte entro un anno dalla data del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale.

 

 

 

CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE  Cenni Normativi

 Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 91 del 5 febbraio 1992 (artt. 5,7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza possono essere presentate anche da parte del Cittadino/a straniero/a  che ha costituito un’unione civile con un cittadino/a italiano/, trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D.Lgs. 5,6 e 7/2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

 Requisiti per la richiesta della cittadinanza

  • Residenza nella circoscrizione consolare;

Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;

  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza;

in caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto.

Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi.

Importante:  La trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia.

Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti:

  • Scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per ii quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
  • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato
  • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

  • Atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi del Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità e patronimico nei paesi nei quele e’ presente), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. In caso di cambiamento del cognome, volontario o a seguito del matrimonio, l’atto di nascita deve riportare la relativa annotazione.

Importante: I certificati emessi da Stati dell’Unione europea: il Regolamento UE 2016/1191 prevede esenzioni dalle legalizzazioni per numerosi certificati emessi dagli Stati membri dell’UE (ad eccezione del certificato penale per il quale le esenzioni sono limitate ai cittadini dello Stato che emette il certificato). A tali documenti può essere allegato come traduzione valida il “modello standard plurilingue” previsto dal citato Regolamento da richiedere all’Ufficio di emissione del certificato.

La traduzione deve essere diretta, ovvero dalla lingua straniera in italiano.

Le traduzioni da qualsiasi lingua straniera in italiano eseguite in altri Paesi devono  essere legalizzate con apostilla nel paese in cui il certificato e’ stato emesso, se previsto da leggi locali, oppure presso Ufficio Consolare Italiano presente nello Stato di emissione. Quelle eseguite in Italia dovranno essere asseverate a cura del traduttore giurato presso qualsiasi Tribunale, con pagamento della relativa imposta di bollo.

Per i documenti rilasciati in Irlanda per I quali non e’ necessaria la legalizzazione o l’Apostilla, occorre produrre copia di conformità clicca qui

Le traduzioni devono essere legalizzate PRIMA di allegare i documenti alla domanda.

  • Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni di età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda,indipendentemente dalla validita’ presente sul certificato straniero,debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni di età e non ne ha conservato la cittadinanza.

Per i documenti rilasciati in Irlanda per I quali non e’ necessaria la legalizzazione o l’Apostilla, occorre produrre copia di conformità clicca qui

Per richiedere il certificato penale irlandese  www.garda.ie/en/about-us/online-services/data-protection-foi-police-certificates/police-certificates.html

  • Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

Importante: Tale contributo non deve essere versato sul conto della Ambasciata.

  • Documento di identità, fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità valida per l’espatrio.
  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto,  rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici consolari.

Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).

  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità)  – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

Corsi di lingua Italiana con certificazione sono disponibili presso l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino . Link a seguire :

I Corsi Di Lingua (esteri.it)

Importante:  Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art.4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
  • I titolari che abbiano avuto un  permesso di soggiorno ITALIANO, di lungo periodo  o illimitato, di cui all’articolo 9 del medesimo Testo unico Immigrazione. (2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno italiano UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno italiano CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.

Registrazione.

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno.

https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria e-mail e del Portale in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc., avverrano unicamente tramite canale informatico.

Inserimento Istanza (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” ed all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e Help Desk dedicati.

Note per la compilazione della domanda online

Nel modulo di registrazione vanno inseriti data e luogo di nascita cosi come indicati nell’atto di nascita.

Vanno riportate le generalità indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.

Il nome indicato nella domanda, ovvero quello dell’ atto di nascita, sarà il nome con cui poi verrà emesso il documento italiano una volta effettuato il giuramento.

Il nome del richiedente deve comprendere anche il patronimico, ove presente. Il cognome da usare è quello risultante dall’atto di nascita, salvo che siano intervenuti cambiamenti successivi. Se così è, si dovrà usare il nuovo cognome, cioè il cognome acquisito a seguito di matrimonio o di sentenza. Il cognome usato nel compilare la domanda dovrà a sua volta coincidere con quello presente nel certificato (o estratto) dell’atto di matrimonio, nel certificato penale e negli altri documenti.

Importante: se nel certificato o nell’estratto dell’atto di matrimonio italiano la/il richiedente figura col cognome da nubile/celibe, il sistema chiederà di inserire anche il matrimonio straniero o altro documento da cui risulti l’avvenuto cambio di cognome, come sopra descritto. Non sará possibile modificare nome e cognome una volta caricata la domanda.

Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

Valutazione e termini del procedimento

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

Decreto, notifica e giuramento

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale ed assenza di procedimenti penali. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

  • atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano.
  • certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento dell’ imposta di bollo sul decreto.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostilla e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento. Se la domanda è stata presentata presso un diverso Ufficio e l’originale dell’atto o certificato di nascita si trova lì depositato, la trasmissione avverrà a cura di detto Ufficio di provenienza.

Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online).

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

NB E’ disponibile sul portale del Ministero dell Interno per il pagamento dell imposta di bollo  euro 16.00 e del contributo amministrativo euro 250.00 il Sistema “PagoPA”