CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA “iure sanguinis”
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è consentita su istanza del diretto interessato, maggiorenne, e può essere presentata, all’estero, esclusivamente all’Ufficio Consolare nel Paese in cui si ha la residenza legale.
Gli appuntamenti per presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza e per i casi residuali di domanda di riconoscimento dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera maritata a cittadino italiano prima del 27/04/1983 (art.10, legge 13.6.1912 n.555), la quale non sia mai stata titolare di documenti italiani né iscritta a un’anagrafe italiana, si richiedono esclusivamente attraverso il nuovo portale “Prenot@Mi “.
Per eventuali ulteriori informazioni, se non gia’ presenti sul sito, scrivere a: dublino.cittadinanza@esteri.it
Cenni Normativi
E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani.
La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla Cittadinanza italiana.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente di avere la doppia cittadinanza, del paese estero e italiana.
A partire dal 16 agosto 1992 i cittadini italiani che acquistano una cittadinanza straniera non perdono la cittadinanza italiana a meno che non vi rinuncino espressamente, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali. Prima di tale data, la perdita era automatica. In questo caso è possibile riacquistarla dopo almeno un anno di residenza legale in Italia.
Documenti da presentare in originale e in copia
- Istanza dell’interessato MODULO
- Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: Permesso di soggiorno di lunga durata.
Non si accettano richieste da parti di cittadini/studenti che risiedono temporaneamente in Irlanda.
- a) Documentazione dell’avo nato in Italia
-Atto di nascita rilasciato dal Comune italiano in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
-Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze);
-Atto di morte (se deceduto) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità se in vita;
-Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità del Paese in cui ha risieduto (con sei mesi di validità dal momento dell’emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile anche se questi sono stati corretti sui singoli certificati.
Importante: La documentazione deve essere presentata per intero a partire dal capostipite (ascendente nato in Italia) ed anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano.
Nel caso in cui l’ascendente italiano si fosse naturalizzato, occorrerà presentare la relativa sentenza di naturalizzazione dalla quale sia possibile desumere la data esatta di acquisto della cittadinanza straniera.
La naturalizzazione dell’ascendente italiano potrebbe infatti comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.
- b) Documentazione di OGNUNO dei discendenti in linea retta
- Atto di nascita;
- Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze);
- Atto di morte (se deceduto);
- Documentazione del richiedente la cittadinanza;
- Atto di nascita proprio e degli eventuali figli minorenni;
- Eventuale atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze);
- Copia del passaporto (esistenti in vita).
Tutti gli atti, le sentenze e i certificati stranieri dovranno essere legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione o riportare “l’ Apostilla” apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961.
Tutte le traduzioni obbligatorie in italiano degli atti summenzionati, dovranno essere legalizzate o dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione o riportare “l’ Apostilla” apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 o asseverate presso il Tribunale italiano se eseguite in Italia.
Importante: Le generalità esatte e complete dell’avo nato in Italia (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono assolutamente indispensabili e la mancanza di tali dati rende impossibile la trattazione della pratica.
Importante: Nel caso in cui uno dei familiari, ad esclusione del padre/madre, abbiano già ricevuto cittadinanza italiana, tutta la documentazione, a partire dall’avo nato in italia, deve essere presentata.
Importante:Nel caso che un familiare diretto, madre/padre, abbia ricevuto la Cittadinanza Italiana, bisognera’ produrre solamente i seguenti certificati emessi dal Comune di registrazione del familiare:
- Estratto dell’ atto di nascita;
- Estratto di matrimonio;
- Certificato di Cittadinanza;
A seguire:
- Atto di nascita del richiedente emesso dal paese di nascita, in originale con apostilla se non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.
Per i documenti rilasciati in Irlanda per I quali non e’ necessaria la legalizzazione o l’Apostilla, occorre produrre copia di conformità clicca qui
Il contributo consolare per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è pari a euro 600,00.
Il contributo va riscosso al momento della presentazione della domanda ed è indipendente dall’esito dell’accertamento. Non si provvederà pertanto alla restituzione dell’importo in caso di rigetto dell’istanza.
Il pagamento potra essere effettuato in contanti e preferibilmente mediante Carta Bancomat (Debit card).
Sono tenuti al pagamento della tassa tutti i soggetti maggiori di anni 18 che chiedano per sè il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) e nei casi residuali di domanda di riconoscimento dell’acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera maritata a cittadino italiano prima del 27/04/1983 (art.10, legge 13.6.1912 n.555), la quale non sia mai stata titolare di documenti italiani nè iscritta a una anagrafe italiana.
Sono esenti da contributi le richieste di riconoscimento di cittadinanza – a qualsiasi titolo – presentate a nome di minorenni.Queste andranno presentate riferendosi alle procedure di stato civile
Importante: Le dichiarazioni di elezione della cittadinanza determinata dalla filiazione e accertata nella maggiore età del figlio mediante riconoscimento o dichiarazione giudiziale (art.2, comma 2, legge n. 91 del 5/2/1992) rientrano invece (come nei casi di acquisto, riacquisto e rinuncia) nel disposto dell’ art. 14 del DL 4 ottobre 2018, n.113 e sono soggette al pagamento del contributo di euo 250 a favore del Ministero dell’Interno, dovendo essere sottoscritte entro un anno dalla data del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale.