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Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis” 

Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis” 

CITTADINANZA PER DISCENDENZA “iure sanguinis” (Legge n. 91/1992 e successive modifiche)

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è consentita su istanza del diretto interessato, maggiorenne, e può essere presentata, all’estero, esclusivamente all’Ufficio Consolare nel Paese in cui si ha la residenza legale.

Si illustrano le seguenti disposizioni operative.

 

REQUISITI:

  1. 3bis, comma 1, lettera c, legge n. 91/1992

uno dei genitori o uno dei nonni (anche adottivi) è nato in Italia e possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana (N.B. questa condizione deve sussistere alla data della nascita del richiedente o alla morte dell’ascendente, se avvenuta prima);

  1. 3bis, comma 1, lettera d, legge n. 91/1992

un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);

 

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NB Per i minorenni fare riferimento, a seconda della casistica, alle pagine:

CLICCA QUI

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PROCEDIMENTO:

Gli interessati in possesso dei requisiti sopra descritti potranno richiedere un appuntamento esclusivamente tramite email.

Fase 1

Trasmettere all’indirizzo dublino.cittadinanza@esteri.it il modello compilato e firmato (CLICCA QUI), una scansione di un documento di identità e, se cittadino extra-UE, del permesso di soggiorno irlandese.

A seconda della tipologia di pratica richiesta, dovrà inoltre essere trasmessa via e-mail la documentazione prevista, al fine di consentire una verifica preliminare della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti documentali necessari per la successiva trattazione.

 Fase 2

Il giorno dell’appuntamento gli interessati dovranno presentarsi personalmente con la documentazione completa, in originale e copia, secondo quanto previsto per la specifica tipologia di pratica. La verifica preliminare della documentazione trasmessa via e-mail non sostituisce il controllo definitivo degli originali, che sarà effettuato in sede di appuntamento.

 Fase 3

A seguito della presentazione della documentazione completa, questa Ambasciata avvierà l’istruttoria dell’istanza, che sarà definita entro il termine di 730 giorni previsto dalla normativa vigente (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17 gennaio 2014, pubblicato nella G.U. n. 64 del 18 marzo 2014).

Nel corso dell’istruttoria, qualora necessario, l’Ambasciata potrà richiedere integrazioni o rettifiche della documentazione presentata.

 

Documentazione Caso A – Rif. Art. 3bis, comma 1, lettera c, legge n. 91/1992:

Del richiedente

  1. Passaporto in corso di validità e copia della pagina con foto e firma;
  2. Prova di residenza in questa circoscrizione consolare;
  3. Permesso di soggiorno di lunga durata;
  4. Atto di nascita del richiedente emesso dal paese di nascita, in originale con apostillese non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE;
  5. Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostillese non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.

Dell’ascendente (nonno e/o genitore)

  1. Atto di nascita, atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostillese non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE;
  2. Certificato di cittadinanza dell’ascendente dante causa (nonno e/o genitore);
  3. Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità del Paese in cui ha risieduto (con sei mesi di validità dal momento dell’emissione) riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile anche se questi sono stati corretti sui singoli certificati (per informazioni riguardo la richiesta di detto certificato, visitare la pagina web delle corrispondenti rappresentanze consolari italiane).

NB: La sede provvederà alla verifica della mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell’istante e degli ascendenti.

IMPORTANTE: Il modello che rendiamo disponibile a seguire, esclusivamente per l’Irlanda è a titolo di cortesia ed essendo emesso dalle autorità locali non siamo responsabili di eventuali cambiamenti allo stesso o modifiche della procedura per ottenere il certificato.

MODELLO DI RICHIESTA 

 

Documentazione Caso B – Rif. Art. 3bis, comma 1, lettera d, legge n. 91/1992:

Del richiedente

  1. Passaporto in corso di validità e copia della pagina con foto e firma;
  2. Prova di residenza in questa circoscrizione consolare;
  3. Permesso di soggiorno di lunga durata;
  4. Atto di nascita del richiedente emesso dal paese di nascita, in originale con apostillese non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.
  5. Atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostillese non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.

Del genitore

  1. Certificato di cittadinanza da cui si evinca la data di acquisto della cittadinanza, se diversa dalla nascita;
  2. Certificato storico di residenza (rilasciato dal/i Comune/i italiano/i competente/i);
  3. Atto di nascita, atto di matrimonio (più eventuali divorzi/seconde nozze/ morte del coniuge), in originale con apostillese non UE, con traduzione in italiano con apostille se non UE.

 

IMPORTANTE:

Tutti i certificati italiani devono essere richiesti al/i Comune/i competente/i, di recente emissione, in originale.

Tutti gli atti, le sentenze e i certificati stranieri dovranno essere legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione o riportare l’apostille apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (in caso di dubbio consultare la seguente tabella aggiornata periodicamente dal Ministero dell’Interno legalizzazione_supertabella.pdf).

Tutte le traduzioni obbligatorie in italiano degli atti summenzionati, dovranno alternativamente essere legalizzate

  • mediante apostille apposta dalla Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961;
  • dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel Paese di emissione;
  • asseverate presso il Tribunale italiano se eseguite in Italia.

N.B. Per i documenti rilasciati in Irlanda non è necessaria né la legalizzazione né l’apostille. È possibile richiedere alle autorità locali i certificati di nascita e di matrimonio in formato plurilingue. In assenza, è necessaria la traduzione conforme (vedi link Traduzione e legalizzazione dei documenti – Ambasciata d’Italia Dublino)

Il contributo consolare per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è pari a euro 600,00.

Il contributo va riscosso al momento della presentazione della domanda ed è indipendente dall’esito dell’accertamento.

Non si provvederà pertanto alla restituzione dell’importo in caso di rigetto dell’istanza.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante Debit Card (Visa o Mastercard – NO AMERICAN EXPRESS) il giorno dell’appuntamento.