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TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA PER MINORI NATI ALL’ESTERO (CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE)

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE” (FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO)

Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis) che NON rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare la sezione Stato Civile).

Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

Il minore nato all’estero da genitori italiani, che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori presentano congiuntamente entro un anno dalla nascita una dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter presentare la dichiarazione, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questa Ambasciata;
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano per nascita iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E);
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia;
  • Indirizzo di residenza aggiornato: Si raccomanda che l’indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta corrisponda all’ultimo indirizzo di residenza comunicato a questa Ambasciata. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (LINK: Il portale dei servizi consolari).

Chi può presentare la dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero). Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

La dichiarazione deve essere resa personalmente in Ambasciata, su appuntamento previa verifica preliminare dei requisiti. La documentazione dovrà essere anticipata via email in allegato pdf all’indirizzo: ambdublino.statocivile@esteri.it 

Si prega di indicare nell’oggetto: DICHIARAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA MINORI.

Documentazione richiesta:

  • Modulo compilato e firmato – disponibile qui;
  • Copia dei passaporti dei genitori e del minore
  • Certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre
  • Atto integrale di nascita del minore legalizzato e tradotto in italiano
  • Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro da versare al Ministero dell’Interno:
    Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”
    Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
    Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
    Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 4 L.91/1992 nome e cognome del richiedente
    Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
    Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGRIO)

Si ricorda che in caso di genitori sposati, prima di procedere alla registrazione dell’atto di nascita del minore, è necessario trascrivere il matrimonio in Italia

Si precisa che, trattandosi di cittadinanza acquisita per beneficio di legge, questa non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.

Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025
Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di almeno un cittadino italiano jure sanguinis, è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra.