L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero.
Ciascun Comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.
L’A.I.R.E. è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
– la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
– la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni.
· DEVONO ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.
– i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
– quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
· NON DEVONO ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.
– le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
– i lavoratori stagionali;
– i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
– i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
· COME ISCRIVERSI
E’ possibile richiedere per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana l’iscrizione all’A.I.R.E. tramite il portale FAST IT (SECOLI – Servizi Consolari Online). Questa procedura, permette di compilare on-line il modulo di iscrizione, allegando il documento d’identità e la prova di residenza direttamente in formato elettronico.
La stessa documentazione va allegata per ognuno dei familiari di cittadinanza italiana di cui si richiede l’iscrizione.
L’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
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· L’AGGIORNAMENTO DELL’A.I.R.E.
Il cittadino italiano deve comunicare alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
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· LA CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E.
Avviene:
– per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero (rimpatrio);
– per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
– per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
– per perdita della cittadinanza italiana;
– per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano (cancellazione dall’A.I.R.E. del Comune originario).
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Per ulteriori informazioni, consultare inoltre il sito del Ministero degli affari esteri