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Procure e Atti Notarili

NOTARILE

Per fissare un appuntamento occorre utilizzare l’apposito link (CLICCA QUI) nella pagina web di questa ambasciata e bisogna inviare all’indirizzo e-mail  ambasciata.dublino@esteri.it .  i dati/documenti che seguono per tutti i tipi di procura:

Questa Ambasciata esercita – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovino nella Repubblica d’Irlanda in via permanente o temporanea – talune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento.

TARIFFE CONSOLARI

I servizi notarili più frequentemente richiesti sono:

• Procure
• Testamenti
• Atti Pubblici
• Attività di autenticazione

In riguardo alle competenze in materia notarile, si precisa che:

• è escluso che questa Ambasciata possa svolgere attività di consulenza e/o mediazione legale. Il consiglio, se richiesto, si limita al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. L’ assistenza si limita alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica;
• questa Ambasciata non può svolgere la funzione di mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti;

Il cittadino italiano residente nella Repubblica d’Irlanda può, in alternativa, formalizzare l’atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese. Avendo la Repubblica d’Irlanda aderito alla Convenzione  di Bruxelles del 25 maggio 1987  l’autentica della sottoscrizione e’ esentata da legalizzazione o «apostille».

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

TARIFFE CONSOLARI

PROCURE

La procura è l’atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato (es.: vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).

Le procure possono essere generali o speciali.

Procura generale:

Costo: € 80

con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato ed è efficace fino a revoca;

Procura speciale:

Costo: € 56

con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

Il primo comma dell’art. 28 del D.lgs. n. 71/2011 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e non più anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell’Ufficio consolare non potrà esercitare in merito le proprie competenze notarili.

– Dati e documenti necessari per conferire una procura

– Dati e documenti necessari per conferire una procura

Per conferire una procura occorre presentarsi di persona presso questa Ambasciata previo appuntamento da fissare esclusivamente attraverso l’apposito link nella pagina web di questa ambasciata. Inoltre bisogna inviare all’indirizzo e-mail ambasciata.dublino@esteri.it   i dati/documenti che seguono per tutti i tipi di procura:

– specifiche del tipo di procura richiesta (generale o speciale) e una bozza del testo predisposta con l’assistenza del notaio o di chi dovra’ utilizzarla in Italia;
– un documento di riconoscimento in corso di validità (scannerizzato);
– codice fiscale (scannerizzato).

TARIFFE CONSOLARI

Oltre a quelli sovraindicati, vanno inviati i seguenti dati a seconda del tipo di procura:

1.Procura Generale

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura generale (N.B.: se il richiedente è coniugato e il regime patrimoniale prescelto è la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).

2.Procura Speciale:

• Procura speciale alle liti (Si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia)

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– indirizzo dello studio in cui esercita la professione;
– i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).

• Procura speciale per l’acquisto o la vendita di immobili

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell’estratto catastale).

• Procura speciale per la vendita di autovetture

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– copia del libretto di proprietà dell’autovettura.

• Procura speciale a riscuotere

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– il numero, la data di emissione e la denominazione dell’Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell’Istituto bancario o dell’Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).

• Procura speciale per accettazione di eredità

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

• Procura speciale per rinuncia ad eredità

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

• Procura speciale per accettazione di donazione

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– generalità del donante;
– descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.

• Procura speciale a donare

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione;
– generalità complete del beneficiario della donazione.

• Procura speciale per pubblicazioni

– generalità complete delle persone cui intendono conferire la procura.

Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile.

Per ottenere la revoca di una procura, l’interessato deve presentarsi presso questa Ambasciata con:

– una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (es.: la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario).

L’interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed all’Ufficio notarile/Consolato presso il quale era depositata la procura revocata.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

TARIFFE CONSOLARI

TESTAMENTO

Tra le attività proprie della Cancelleria consolare presso questa Ambasciata rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di cittadini italiani che si trovano nella Repubblica d’Irlanda.

Il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni. La dichiarazione di volontà è ridotta in iscritto a cura dello stesso funzionario. Il testatore, munito di un valido documento di riconoscimento, dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso questa Ambasciata con due testimoni.

Nel testamento segreto invece le funzioni dell’ Ambasciata si limitano al ricevimento formale dell’atto sigillato (il cui contenuto, dunque, rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testatore dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso questa Sede munito di un valido documento di riconoscimento.

Il testamento olografo, infine, è interamente scritto di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.

Gli atti di ricevimento, revoca, deposito, ecc. di testamenti sono soggetti al pagamento dei diritti TARIFFE CONSOLARI

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

TARIFFE CONSOLARI

ATTI PUBBLICI

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico. Per atto pubblico si intende il documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un pubblico ufficiale al quale l’ordinamento ha attribuito la relativa potestà.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Esteri

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

Per le attività di autenticazione, occorre presentarsi di persona presso questa Ambasciata

Autentificazione notarile della firma:

l’autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) può essere effettuata, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 71/2011, solo a favore di cittadini italiani. “L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”. Ai sensi dell’art. 2702 c.c., l’autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticità alla sostanza dell’atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza. Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso questa Ambasciata con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale.

Autentificazione di fotografia:

consiste nell’attestazione che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
Il richiedente dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso l’ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare.
L’attività di autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti TARIFFE CONSOLARI

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

ali certificazioni e atti di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentiri non dispongano una validità superiore.

La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.

Hanno validità illimitate, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.)

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

• medici;
• sanitari;
• veterinari;
• di origine;
• di conformità CE;
• marchi o brevetti.

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere

Qualora sorgessero dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, questa Ambasciata è tenuta a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Casi in cui la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ai cittadini

Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.

La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Documenti di riconoscimento e di identità

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:

• Il passaporto;
• La patente di guida;
• La patente nautica;
• Il libretto di pensione;
• Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• Il porto d’armi;
• Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente equivalente rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri