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Assistenza ai cittadini all’estero

ASSISTENZA SOCIALE
In quanto cittadini dell’Unione Europea i cittadini italiani stabilmente residenti in Irlanda hanno diritto di beneficiare di tutte le forme di assistenza sociale in egual misura dei cittadini Irlandesi

L’Ufficio svolge anche:

— Documenti per il rimpatrio in caso di smarrimento o furto (Emergency Travel Document). L’E.T.D. viene rilasciato solo a coloro che si trovano temporaneamente in Irlanda, su presentazione di una denuncia effettuata presso la polozia locale, 2 foto, copia del biglietto aereo, prova di identita’ tramite fotocopia
– Interventi di assistenza diretta a cittadini italiani residenti e non residenti
– Assistenza a viaggiatori, turisti e cittadini in stato di necessità (a seguito di furti di denaro, documenti, carte bancarie, etc)

SUSSIDI
L’Ambasciata  può erogare un sussidio una tantum al connazionale residente iscritto all’A.I.R.E., che si trovi in precarie temporanee condizioni economiche. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • attestazione del proprio nucleo familiare;
  • documento di identità italiano in corso di validità;
  • ultima dichiarazione dei redditi (Avis d’imposition) e documentazione comprovante il reddito del nucleo familiare;
  • documentazione inerente ogni tipo di aiuto “sociale” concesso dall’Autorità Irlandese;
  • attestazione comprovante l’eventuale condizione di invalidità;
  • altri eventuali documenti che potrebbero essere richiesti dall’Ufficio competente se ritenuto necessario.

PRESTITI
Il Consolato puo’ erogare prestiti con promessa di restituzione a cittadini temporaneamente presenti nella circoscrizione e in stato di necessità, senza possibilità di aiuto da parte di parenti e genitori. Si tratta di prestiti caratterizzati dalla temporaneità del soggiorno e dall’eccezionalità.

DENUNCE – QUERELE DIRETTE AI TRIBUNALI ITALIANI
È possibile, tramite il Consolato Generale, inoltrare denunce – querele ai Tribunali italiani. Il testo della denuncia deve contenere i dati anagrafici del denunciante, l’esposizione dei fatti e l’indicazione, se conosciuta, della/e persona/e che si intende denunciare. L’apposito servizio consolare provvede all’autentica della firma (per il costo consultare la pagina tariffe consolari) e alla trasmissione dell’atto in Italia.

DOCUMENTI  RINVENUTI

I documenti italiani trasmessi a questa Ambasciata dalle autorità di polizia locali a seguito di ritrovamento, vengono catalogati  e custoditi per 12 mesi.
Trascorso questo lasso di tempo senza che il proprietario si manifesti, i documenti vengono distrutti.

Restituzione documenti:
Il cittadino italiano che ricerca un documento di sua proprietà smarrito o rubato puo’ scrivere una e-mail a consolare.ambdublino@esteri.it con i propri dati. L’Ufficio darà pronto riscontro alla richiesta nel caso in cui il documento sia stato recapitato al Consolato, fornendo indicazioni riguardo la procedura di restituzione/ritiro. Si precisa che le eventuali spese di spedizione saranno a carico dell’interessato.

RIMPATRI

L’Ambasciata, può fornire assistenza, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi Sociali), per il rimpatrio dei connazionali che si trovino in situazioni di gravi difficoltà ovvero nei seguenti casi:
*motivi economici o sanitari;
*minori in stato di abbandono;
*persone affette da disturbi psichici;
*espulsione dal territorio Irlandese.

DECESSO ALL’ESTERO
In caso di decesso di cittadini italiani in Irlanda, le procedure di rimpatrio delle salme sono effettuate presso il coroner Irlandese direttamente dalle Società di Pompe Funebri incaricata.
Al Consolato deve essere trasmessa la MODULISTICA  con l’atto di morte  per la successiva trascrizione al Comune italiano.
Nel caso di rimpatrio della salma in Italia e qualora sia previsto dalla normativa regionale italiana, il familiare che ha sostenuto le spese funebri puo’ chiedere un rimborso al Comune italiano d’origine.

DICHIARAZIONI DI VALORE

La procedura di riconoscimento in Italia dei titoli di studio irlandesi, sia per il proseguimento degli studi (Scuola/Università), che per fini lavorativi, prevede, tra l’altro, il rilascio della Dichiarazione di Valore da parte di questa Ambasciata.

In tale documento si dichiara il valore dei titoli di studio/professionali conseguiti in Irlanda, con riferimento all’ordinamento locale.  La Dichiarazione di Valore NON implica alcun riconoscimento, equipollenza od omologazione del titolo di studio a cui fa riferimento; e’ un documento di natura esclusivamente informativa, mirante a fornire, riguardo al titolo estero in oggetto, ogni elemento utile per consentire alle Autorità italiane competenti una valutazione del titolo stesso ai fini del suo riconoscimento nell’ordinamento italiano ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni, consultare LA MODULISTICA