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Procure e Atti Notarili

Procure e Atti Notarili

In base alla normativa vigente (D. Lgs. 71/2011) il servizio notarile è dovuto unicamente ai cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione consolare e regolarmente iscritti all’AIRE, oppure che vi si trovino in via temporanea e lo comprovino opportunamente.

I doppi cittadini dovranno esibire documento di identità italiano valido.

Per la sottoscrizione di atti notarili ed altri servizi da far valere dinanzi alle Autorità italiane, i cittadini stranieri possono rivolgersi ad un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese. Avendo la Repubblica d’Irlanda aderito alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 l’autentica della sottoscrizione è esentata da legalizzazione o «apostille».

Per fissare un appuntamento occorre utilizzare  l’apposito link (CLICCA QUI)  al portale prenot@mi di questa Ambasciata.

I servizi notarili più frequentemente richiesti sono:

  • Procure
    • Testamenti
    • Atti Pubblici
    • Attività di autenticazione

I servizi notarili sono soggetti al pagamento dei diritti TARIFFE CONSOLARI

Il cittadino italiano o straniero residente nella Repubblica d’Irlanda può, in alternativa, formalizzare l’atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese. Avendo la Repubblica d’Irlanda aderito alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 l’autentica della sottoscrizione è esentata da legalizzazione o «apostille».

In riguardo alle competenze in materia notarile, si precisa che:

  • è escluso che questa Ambasciata possa svolgere attività di consulenza e/o mediazione legale. Il consiglio, se richiesto, si limita al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. L’ assistenza si limita alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica;
    • questa Ambasciata non può svolgere la funzione di mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

PROCURE

La procura è l’atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato (es.: vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).

Il primo comma dell’art. 28 del D.lgs. n. 71/2011 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e non più anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell’Ufficio consolare non potrà esercitare in merito le proprie competenze notarili.

Le procure possono essere generali o speciali.

  • Procura generale:

con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale viene rilasciata a tempo indeterminato ed è efficace fino all’atto di revoca;

  • Procura speciale:

con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

Al momento della prenotazione per Procure, è obbligatorio specificare il tipo di procura richiesto e inviare via email a: ambasciata.dublino@esteri.it   (almeno una settimana prima dell’appuntamento), i seguenti dati/documenti:

 – bozza del testo della procura predisposta con l’assistenza del notaio o di chi dovrà utilizzarla in Italia in formato word/editabile;

– documenti di riconoscimento in corso di validità (scansionati) sia del richiedente procura che del procuratore;

– codici fiscali (scansionati) sia del richiedente procura che del procuratore.

Oltre a quelli sovra indicati, vanno inviati i seguenti dati a seconda del tipo di procura:

  1. Procura Generale

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura generale

(N.B.: se il richiedente è coniugato e il regime patrimoniale prescelto è la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).

  1. Procura Speciale:
  • Procura speciale alle liti (Si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia)

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– indirizzo dello studio in cui esercita la professione;
– i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).

  • Procura speciale per l’acquisto o la vendita di immobili

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell’estratto catastale).

  • Procura speciale per la vendita di autovetture

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– copia del libretto di proprietà dell’autovettura.

  • Procura speciale a riscuotere

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– il numero, la data di emissione e la denominazione dell’Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell’Istituto bancario o dell’Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).

  • Procura speciale per accettazione di eredità

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

  • Procura speciale per rinuncia ad eredità

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

  • Procura speciale per accettazione di donazione

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– generalità del donante;
– descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.

  • Procura speciale a donare

– generalità complete della persona cui si intende conferire la procura;
– descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione;
– generalità complete del beneficiario della donazione.

  • Procura speciale per pubblicazioni

– generalità complete delle persone cui intendono conferire la procura.

Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile.

  1. Revoca Procura:

Per ottenere la revoca di una procura, l’interessato dovrà prendere un appuntamento tramite l’apposito link (CLICCA QUI)  al portale prenot@mi di questa Ambasciata allegando copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, specificare nel campo “Note” tutti i dati essenziali della medesima (es.: la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario). L’interessato dovrà poi provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed all’Ufficio notarile/Consolato presso il quale era depositata la procura revocata.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

TESTAMENTO

Tra le attività proprie della Cancelleria consolare presso questa Ambasciata rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di cittadini italiani che si trovano nella Repubblica d’Irlanda.

Il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni. La dichiarazione di volontà è ridotta in iscritto a cura dello stesso funzionario. Il testatore, munito di un valido documento di riconoscimento, dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso questa Ambasciata con due testimoni.

Nel testamento segreto invece le funzioni dell’Ambasciata si limitano al ricevimento formale dell’atto sigillato (il cui contenuto, dunque, rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio. Il testatore dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso questa Sede munito di un valido documento di riconoscimento.

Il testamento olografo, infine, è interamente scritto di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.

Gli atti di ricevimento, revoca, deposito, ecc. di testamenti sono soggetti al pagamento dei diritti TARIFFE CONSOLARI

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

ATTI PUBBLICI

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico. Per atto pubblico si intende il documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un pubblico ufficiale al quale l’ordinamento ha attribuito la relativa potestà.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Esteri

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

Per le attività di autenticazione, occorre prenotare un appuntamento tramite l’apposito link (CLICCA QUI)  al portale prenot@mi di questa Ambasciata specificando nel campo “Note” la tipologia di autentica richiesta.

La scrittura privata autenticata è un documento redatto con qualunque mezzo, sottoscritto dall’autore con firma autografa autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, il quale verifica l’identità e la piena consapevolezza del sottoscrittore nel momento in cui appone la firma. Una scrittura privata autenticata costituisce piena prova, anche in ambito giudiziale e fino a querela di falso, circa la paternità del documento e delle volontà in esso espresse.

Principale normativa di riferimento: art. 2703 del Codice civile; legge 89/1913, capo IV; D.lgsl. 445/2000 art. 21.

L’attività di autenticazione prevede:

AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato.

Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale;

AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: a tal fine è necessario presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.

L’attività di autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti TARIFFE CONSOLARI

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri

Accettazione/Rinuncia di eredità

Le accettazioni o rinunce all’eredità vanno eseguite nella forma di dichiarazioni sottoscritte presso uno specifico funzionario ed in seguito registrate presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale italiano nella cui circoscrizione si sia aperta la successione.

La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione/rinuncia all’eredità deve essere eseguita entro 10 anni dal giorno della morte del defunto.  Può essere fatta:

  • direttamente presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale italiano dove andrà poi registrata;
  • presso un notaio in Italia;
  • presso gli Uffici Consolari italiani;
  • presso un notaio pubblico irlandese.

I cittadini italiani che desiderino sottoscrivere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità dovranno prenotare un appuntamento tramite l’apposito link (CLICCA QUI)  al portale prenot@mi di questa Ambasciata specificando nel campo “Note” la tipologia di dichiarazione richiesta e anticipando via email a ambasciata.dublino@esteri.it  le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale della persona che intende accettare/rinunciare all’eredità (erede);
  • nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso, ultimo indirizzo di residenza in vita e codice fiscale della persona deceduta.

NB: Nel caso in cui l’accettazione o la rinuncia all’eredità riguardi un cittadino italiano minorenne, sarà necessario ottenere preventivamente un’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Gli atti di accettazione o rinuncia all’eredità dovranno essere in seguito registrati, a cura degli interessati, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale italiano nella cui circoscrizione si sia aperta la successione. Per verificare le modalità di registrazione, si rimandano gli interessati ai siti internet dei Tribunali stessi.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione”. Tale normativa, introdotta dalla legge 15/1968 e successivamente ampliata da ultimo con il D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, conferisce al cittadino la possibilità di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo semplice e senza oneri.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.

La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.

Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Certificati sostituiti dall’autocertificazione:

  1. NORMALI CERTIFICAZIONI

Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici;
  • stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a);
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio;
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  • titoli di studio acquisiti;
  • qualifiche professionali;
  • esami sostenuti universitari e di stato;
  • titoli di specializzazione;
  • titoli di abilitazione;
  • titoli di formazione;
  • titoli di aggiornamento;
  • titoli di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di casalinga;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
  • assenza di condanne penali;
  • qualità di familiare a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati:

La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.

Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.

  1. ATTI NOTORI

Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.

Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.

La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.

Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.

Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.

Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (nascita, morte, conseguimento titoli di studio, ecc.).

Casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità all’Ue;
  • marchi;

Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUÒ chiedere certificazioni ai cittadini

L’articolo 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 ha introdotto il divieto per gli uffici della Pubblica Amministrazione di rilasciare certificati da far valere presso altri pubblici uffici o presso aziende private che gestiscono servizi pubblici.

Pertanto, nel caso in cui si debbano certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni al cittadino, ma è sufficiente che questi esibisca un suo documento di riconoscimento.

La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.

Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, ai sensi dell’art. 495 del codice penale e delle leggi in materia.

Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

 

Documenti di riconoscimento e di identità

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono considerati equipollenti alla carta di identità:

  • Il passaporto;
  • La patente di guida;
  • La patente nautica;
  • Il libretto di pensione;
  • Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • Il porto d’armi;
  • Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento attestante che i dati in esso contenuti non sono cambiati.